Desiderate sapere quali prestazioni riceverete in vecchiaia, in caso di decesso o di invalidità.
La panoramica presentata qui di seguito descrive quanto segue:
Vi preghiamo di prendere nota di quanto segue: le seguenti dichiarazioni sono corrette solo nel caso in cui anche i rischi connessi siano assicurati. Il riferimento per i vostri diritti personali alle prestazioni è sempre il regolamento del piano di previdenza al quale siete affiliati.
Prestazioni in caso di invalidità
Esonero pagamento contributi
L’esonero pagamento contributi dispensa il datore di lavoro e il dipendente o l’assicurato a titolo facoltativo dall’obbligo di versamento dei contributi per la previdenza professionale. La Fondazione istituto collettore LPP continua ad accumulare i contributi per la previdenza di vecchiaia (processo di accumulo). L’esonero pagamento contributi inizia 3 mesi dopo l’inizio dell’incapacità al lavoro. Il diritto all’esonero dal versamento dei contributi si estingue al momento dell’uscita dalla Fondazione, al più tardi però 12 mesi dopo che è sopravvenuta l’inabilità al lavoro. Se successivamente la persona assicurata viene dichiarata invalida dall’AI in una misura che legittima una rendita, l’esonero dal pagamento dei contributi è concesso con effetto retroattivo fino all’inizio del diritto alla rendita d’invalidità.
Rendita di invalidità
La rendita di invalidità si basa sugli averi di vecchiaia attuali e sugli accrediti di vecchiaia da erogare in futuro e non soggetti a interessi. Il tasso di conversione è determinato nel regolamento del piano corrispondente. L’ammontare della rendita di invalidità dipende inoltre dal grado di invalidità:
Sussiste il diritto a una rendita di invalidità se è presente una decisione AI passata in giudicato, non prima tuttavia del termine dei pagamenti dell’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia o infortunio. Il diritto si estingue se chi percepisce la rendita muore o se non sussiste più il diritto a una rendita di invalidità dell'Assicurazione federale per l’invalidità(AI).
In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa dell’incapacità al lavoro. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza.
Rendita per figli di invalidi
La rendita per figli di invalidi viene erogata ai figli di una persona assicurata invalida fino al 18° anno di età o, se il figlio studia ancora, fino al 25° anno di età.
I pagamenti iniziano se la rendita di invalidità matura in conformità con la LPP. Terminano quando la persona invalida è di nuovo abile al lavoro, va in pensione o muore. Il relativo ammontare dipende dal corrispondente piano di previdenza ed è pari al 20% della rendita di invalidità.
Prestazioni in vecchiaia
Le prestazioni in vecchiaia sono descritte nelle sezioni relative al pensionamento per i datori di lavoro > Datori di lavoro / Pensionamento o per le persone singole > Persone singole / Pensionamento.
Inoltre i titolari di rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe avere diritto a una rendita per orfani. L’ammontare varia in funzione dei dati presenti nel rispettivo piano di previdenza.
Prestazioni in caso di decesso
Il riferimento per le prestazioni che possono rivendicare i superstiti al decesso della persona assicurata è il regolamento del piano di previdenza corrispondente.
Prestazioni possibili:
L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.
In base ai regolamenti giuridici le prestazioni dalle diverse assicurazioni sociali non devono superare insieme il 90% del reddito mancato a causa del decesso. In caso contrario le prestazioni della previdenza professionale vengono ridotte di conseguenza.
La Fondazione istituto collettore non assicura le rendite dei partner conviventi nei piani di previdenza.
Pagamenti delle rendite
Le rendite vengono liquidate anticipatamente su base trimestrale (rispettivamente il 5° giorno del primo mese del trimestre).
Vi preghiamo di comunicarci immediatamente eventuali modifiche delle vostre coordinate bancarie o del vostro indirizzo in modo da poter evitare ogni interruzione nel pagamento delle rendite.
Abbiamo bisogno dei seguenti dati:
Gli stessi dati devono esserci presentati se, in quanto titolari della rendita, avete la residenza all’estero.
Al posto della rendita in oggetto viene versata la liquidazione in capitale nei casi seguenti:
Se si fa valere il diritto alla rendita chiedendo l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale, non sussistono più altri diritti nei confronti della Fondazione istituto collettore LPP.